Alcune interessanti novità introdotte dalla finanziaria
La Legge di bilancio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Link) il 30 dicembre 2020 dopo l’approvazione definitiva del Senato, tra gli altri allarga l’ambito degli interventi ammessi al Superbonus 110%, prorogato nel mese di dicembre, andandovi ad includere gli interventi per: la coibentazione del tetto, l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se effettuati in favore di ultrasessantacinquenni) ed inoltre l’istallazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Vediamo nel dettaglio queste tre novità:
Coibentazione del tetto
Sono ora ammessi alle agevolazioni del Superbonus 110% gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente e comprendendo anche i tetti definiti “freddi”.
Eliminazione barriere architettoniche
Grazie alla proroga approvata nel mese di dicembre ora godono delle detrazioni i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir), anche nel caso siano effettuati in favore di persone over 65. Questi interventi sono ammessi al 110% ma sono considerati trainati e devono essere quindi realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, ovvero cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e misure antisismiche.
Rispettando i requisiti richiesti possono quindi beneficiare dell’agevolazione le opere di realizzazione di ascensori e montacarichi e più in generale la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità
Impianti fotovoltaici anche su strutture pertinenziali
Come per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici si può richiedere l’accesso al Superbonus 110% a patto che l’intervento sia trainato da uno di quelli trainanti di cui sopra.
l’istallazione è considerata agevolabile nei seguenti casi:
- sulle parti comuni di un edificio in condominio
- sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo
- su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo
A seguito dell’approvazione della Legge di bilancio le detrazioni per la messa in opera di impianti fotovoltaici è però ammessa anche in caso di istallazione in aree pertinenziali di un edificio in condominio come possono essere, ad esempio, le pensiline di un parcheggio aperto.