La Cassazione spiega perché i proprietari dei piani interrati non possono sottrarsi
In caso di interventi di isolamento e coibentazione con cappotto termico tutti i condomini devono partecipare, su base millesimale, alle spese di realizzazione delle opere.
Anche i proprietari di appartamenti posti ai piani interrati devono partecipare e non possono opporsi all’installazione del cappotto.
Con la sentenza 10371/2021, la Cassazione ha affermato che nessuno può sottrarsi perché non interessato dall’intervento.
Si legge nella sentenza che i condòmini possono opporsi solo alla partecipazione alle spese per “innovazioni voluttuarie”, cioè prive di utilità oggettiva e “suscettibili di utilizzazione separata”, e alle spese “gravose”, cioè troppo onerose rispetto alle condizioni dell’edificio.
Il cappotto termico però è un’opera che migliora la prestazione energetica dell’intero edificio. I piani seminterrati degli edifici non possono essere considerati a sé stanti, poiché l’edificio è un’unità solidale e la coibentazione è una miglioria di cui beneficiano tutto il fabbricato, anche il piano interrato.
Perciò, come nel caso esaminato, l’installazione del cappotto è stata deliberata dall’assemblea, in base all’articolo 1123 del Codice Civile, tutti i condòmini devono partecipare alle spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.