Superbonus 110% prorogato al 30 giugno 2022

da | Dic 24, 2020 | SUPERBONUS | 0 commenti

I lavori completati al 60% alla data di scadenza potranno essere ultimati godendo comunque delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2022

E’ stata approvata ufficialmente la tanto attesa proroga delle agevolazioni del Superbonus 110%. 

Il termine per godere delle detrazioni è stato spostato al 30 giugno 2022 con l’ulteriore possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022 per tutti quegli interventi che alla prima scadenza risultano completati per almeno il 60%.

La proroga porta anche alcune variazioni significative sul piano normativo, allargando in qualche caso la finestra per accedere alle agevolazioni e chiarendo quegli aspetti un po’ fumosi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio che avevano generato dubbi.

Vediamo insieme cosa cambia.

  • Innanzitutto, con l’introduzione dell’articolo 12-bis, viene ampliata la definizione di condominio, includendo anche i proprietari unici di immobili composti da più unità distintamente accatastate finora esclusi dal Superbonus e quindi: “hanno titolo al beneficio le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, realizzino interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.

Rimane fisso il limite delle due unità immobiliari agevolabili, come già accade per le abitazioni uni e plurifamigliari.

  • Ancora in ambito condominiale viene in parte rivista la modalità di approvazione dei lavori nel caso in cui si preveda l’imputazione a uno o più condòmini l’intera spesa relativa all’intervento: sarà necessaria non solo la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio, ma anche il parere favorevole dei condomini ai quali verrebbero imputate le spese.

  • Viene poi integrata e meglio spiegata la definizione di edificio funzionalmente indipendente chiarendo che: “una unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.”

  • Gli interventi di coibentazione del tetto sono da considerarsi trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. 

  • Vengono inclusi, tra i beneficiari, anche gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto e/o di uno o più muri perimetrali (unità collabenti) purché al termine dei lavori abbiano raggiunto la classe energetica A.

  • Le agevolazioni per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica vengono estese agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.

  • Sono inoltre agevolabili tutti gli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dai sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

  • Infine, una variazione di notevole importanza, è che vengono considerati appieno tra gli interventi trainati anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di ogni strumento utile a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione da persone diversamente abili o over 65.

Potrebbe interessarti…