Superbonus 110%: quali tasse si pagano se l’immobile viene venduto?

da | Apr 28, 2021 | SUPERBONUS

Mini guida al conteggio delle spese per gli interventi antisismici e di efficientamento, nella prospettiva di rivendere l’immobile riqualificato

Nella risposta 204/2021 Agenzia delle Entrate scioglie un altro dubbio riguardante il Superbonus 110%.

L’Agenzia ha studiato due casi paralleli: quello di un condominio, che ha deliberato interventi di riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico, e quello di un privato, proprietario di un’abitazione nello stesso condominio e che ha effettuato, contemporaneamente, anche la sostituzione degli infissi. 

Sia il condominio sia il privato hanno optato per lo sconto in fattura.

Il privato ha sottoscritto un preliminare per la vendita del suo immobile e, trattandosi di una vendita infraquinquennale, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se potesse dedurre dal prezzo di vendita le spese sostenute per la ristrutturazione ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile.

Agenzia ha stabilito che: se si realizzano interventi agevolati con il Superbonus e, prima che passino cinque anni, si vende l’immobile, le spese sostenute per i lavori sono deducibili dalla plusvalenza da tassare.

Viene infatti spiegato nel dettaglio come, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, si considerano redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

 Queste plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

L’Agenzia ha illustrato che la plusvalenza è tassabile se la cessione dell’immobile avviene entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione. Ma, come previsto dal TUIR, questa regola non vale per gli immobili ricevuti in eredità e per le prime case.

L’Agenzia delle Entrate ha perciò concluso che le spese per la realizzazione degli interventi agevolati con il Superbonus incrementano il valore dell’immobile e non si riferiscono alla normale gestione. 

Di conseguenza, tali spese sono deducibili dalle plusvalenze.

 L’Agenzia ha concluso che non è rilevante la circostanza che il condominio e il condomino abbiano optato per lo sconto in fattura “trattandosi di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione”.

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