Per poter riqualificare casa con le agevolazioni del Superbonus 110% è necessario tenere d’occhio le date di scadenza. Ecco un sunto di tutte le norme confermate
La prima scadenza per poter godere delle detrazioni fiscali da Superbonus 110% era fissata, dal DL 34/2020, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
Un orizzonte temporale abbastanza limitato e limitante se si considerano tutti i passaggi precedenti all’ottenimento della detrazione.
In aiuto è arrivata la proroga sancita con la Legge di Bilancio 2021 che ha prolungato la possibilità di richiedere il 110% fino a giugno 2022, salvo alcune eccezioni che elenchiamo:
- Per gli IACP, ovvero le case popolari, le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (solo ecobonus 110% e non sismabonus 110%) devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Fanno eccezione i casi in cui alla data del 31 dicembre 2022 sono stati realizzati lavori per almeno 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- Per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
La Finanziaria 2021 prevedeva anche che tali norme avrebbero dovuto essere approvate dal Consiglio dell’Unione Europea, approvazione che finora non è arrivata.
Con la pubblicazione, a maggio, del DL 59/2021 ora l’attesa è per la conversione che dovrebbe avvenire entro il mese di luglio. Il DL è un provvedimento urgente e perciò è già in vigore, soprattutto per la parte economica ma potrebbe subire delle modifiche nel momento della conversione in legge.
Grazie al DL di recente presentazione, sono stanziate delle somme che prevedono delle proroghe al Superbonus 110%, e che modificano direttamente l’art. 119 del Decreto Rilancio.
Vediamole in dettaglio:
- Per gli interventi effettuati da IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti: o gli interventi di ecobonus 110% possono essere portati in detrazione nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023; o nel caso di interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
- Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
- Per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
Superbonus 110% e orizzonte temporale: lo stato dell’arte
Riepilogando lo stato dell’arte relativo all’orizzonte temporale, alla luce delle norme attuali si può dire che:
- Per gli edifici unifamiliari, fino a quando il Consiglio dell’Unione europea non confermerà la proroga della Legge di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022, possono essere portate in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021
- Per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da persone fisiche (anche unico proprietario), la scadenza è confermata al 30 giugno 2022 con la precisazione che se entro questa data sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
- Per i condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
- Per tutti gli altri soggetti beneficiari di cui all’art. 9, commi d), d-bis) ed e) (cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione, associazioni e società sportive dilettantistiche), fino a quando il Consiglio dell’Unione europea non confermerà la proroga della Legge di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022, possono essere portate in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Ecco una tabella riassuntiva di quanto detto finora
Tipologia edificio | Termine utile per il 60% dei lavori | Termine ultimo |
Unifamiliare | 31 dicembre 2021 | |
Plurifamiliari da 2 a 4 unità | 30 giugno 2022 | 31 dicembre 2022 |
Condomini | 31 dicembre 2022 | |
IACP | 30 giugno 2023 | 31 dicembre 2023 |
Altri | 31 dicembre 2021 |