Superbonus 110% in condominio: maggioranza semplice per l’avvio dei lavori

da | Ott 21, 2020 | SUPERBONUS

Maggioranza semplificata per l’approvazione dei lavori e quorum facilitato anche per votare su finanziamento e modalità di fruizione del 110%

Per l’approvazione degli interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomini è sufficiente la maggioranza semplice lo dichiara il Decreto agosto (Dl 104/2020) all’articolo 63: “le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.

Oggi leggiamo e approfondiamo con voi l’articolo apparso il 14 ottobre scorso sul Sole 24 Ore, a firma di Annarita d’Ambrosio, Saverio Fossati e Michele Orefice, che tratta uno dei temi più spigolosi del Superbonus110%: l’approvazione dei lavori da parte delle assemblee condominiali e la scelta di finanziamenti e modalità di fruizione delle agevolazioni.

Sciogliere questo nodo è importante soprattutto pensando al fattore tempo: la scadenza delle agevolazioni da Superbonus è prevista per il 31 dicembre 2021 e la maggior parte dei condomini non si riunisce in assemblea dal febbraio scorso, rendere il processo di approvazione più semplice è necessario per guadagnare tempo anche pensando alle seconde convocazioni, quelle decisive, in cui deve essere presente almeno un terzo dei condomìni.

A facilitare la pratica sono per fortuna arrivate le delucidazioni della legge di conversione che riportiamo citando la fonte: “il condominio potrà votare con la stessa maggioranza semplice prevista per decidere gli interventi relativi al Superbonus (quella degli intervenuti in assemblea che rappresenti comunque un terzo dei millesimi) gli eventuali finanziamenti e la scelta collettiva su come fruire del Superbonus” e ancora “il legislatore consente all’assemblea di decidere…raccogliendo le istanze delle imprese e delle banche che si sarebbero trovate a inseguire le diverse volontà dei condomìni, che avrebbero potuto scegliere individualmente tra sconto in fattura e  cessione del credito”.

Con queste modalità diventa anche più facile l’accesso al prestito ponte cioè un prestito concesso per un breve periodo di tempo da parte degli istituti di credito, in attesa di essere sostituito con la ricezione di altri fondi, di solito un finanziamento permanente a lungo termine e che in questo caso aiuta a ridurre i tempi per l’avvio degli interventi.

L’Agenzia delle Entrate, da parte sua, ha comunicato, tramite la circolare 283847 emessa l’8 agosto scorso, che la comunicazione dell’opzione (cessione del credito o sconto in fattura) deve essere trasmessa in via esclusivamente telematica dagli amministratori di condominio.

Per concludere segnaliamo altre due modifiche importanti specificate nell’articolo 63 della legge di conversione: ovvero le proroghe a fine emergenza Covid per quel che riguarda la stesura del rendiconto condominiale annuale e la convocazione della relativa assemblea di approvazione e a sei mesi dopo la fine dell’emergenza per gli obblighi relativi agli adeguamenti antincendio.

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