Sono i Criteri Ambientali Minimi, e per accedere alle agevolazioni, i materiali scelti per l’isolamento termico devono esservi conformi
Per ottenere il Superbonus 110% sugli interventi di isolamento termico a cappotto, è obbligatorio utilizzare pannelli e feltri termoisolanti conformi ai Criteri Ambientali Minimi.
Allo stesso modo si può accedere alla detrazione maggiorata anche per l’isolamento dei tetti ed anche per questi interventi si devono utilizzare prodotti CAM adatti alle coperture.
Rimangono fisse le altre norme vigenti che riguardano l’ottenimento del Superbonus 110% e rimane valida l’opzione di demolizione e ricostruzione completa dell’edificio nell’ottica del Sismabonus.
I Criteri Ambientali Minimi, contenuti nel DM 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente, orientano la progettazione e i lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici. L’obiettivo dei CAM è assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore in un’ottica di ciclo di vita.
In origine i Criteri Ambientali Minimi nascono per regolare le opere pubbliche, nell’ambito degli appalti verdi, ma attualmente vengono utilizzati anche per i lavori privati di isolamento termico agevolati con il Superbonus 110%.
Riassumendo per punti, per ottenere il Superbonus, gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
- se il prodotto finito contiene uno o più dei seguenti componenti (cellulosa, lana di vetro, lana di roccia, perlite espansa, fibre in poliestere, polistirene espanso, polistirene estruso, poliuretano espanso, agglomerato di poliuretano, agglomerati di gomma, isolante riflettente in alluminio) elencati nella tabella contenuta nel paragrafo 2.4.2.9 “Isolanti termici ed acustici”, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate nella tabella, misurato sul peso del prodotto finito.
Il DM 11 ottobre 2017 contiene inoltre, al paragrafo 2.4.1, i CAM comuni a tutti i componenti edilizi.
La percentuale di materia riciclata può essere dimostrata con:
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021
- un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. Questa soluzione deve essere adottata se l’azienda produttrice non è in possesso delle certificazioni e prevede un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere