Superbonus 110% e general contractors: quali le detrazioni effettive

da | Apr 19, 2021 | SUPERBONUS

Si accede al Superbonus anche affidando progettazione e realizzazione degli interventi ad un fornitore unico che opera come “contraente generale”. Le uniche spese non detraibili sono quelle di gestione e coordinamento, per le quali il general contractor può scegliere di rivalersi sul committente .

 E’ questa la precisazione che Agenzia delle Entrate illustra nella Risposta n. 254 del 15 aprile 2021.

In particolare, si legge, è possibile accedere all’agevolazione ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di “contraente generale”, fatturerà al contribuente, compresi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per lo svolgimento  delle pratiche amministrative e fiscali che riguardano l’agevolazione; quindi il visto di conformità e le asseverazioni.

RIASSUMENDO

  • I servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione, svolti da professionisti incaricati dal contribuente, saranno fatturati dal professionista al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura al beneficiario della detrazione, sulla base di un mandato senza rappresentanza
  • Per poter usufruire del Superbonus devono essere documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal “contraente generale” per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali o in altra idonea documentazione dev’essere descritto “in maniera puntuale” , come richiesto da Agenzia, il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso
  • Agenzia ha precisato al riguardo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano gli stessi di quelli previsti nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione

Nella risposta inoltre Agenzia fa riferimento alla Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E  confermando che “sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione” e chiarito che “tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus”. 

“Tale chiarimento – continua la nota – risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l’attività di ‘mero’ coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non ‘direttamente’ imputabili alla realizzazione dell’intervento”. 

Il corrispettivo di cui sopra, è quindi, ed in ogni caso, escluso dall’agevolazione.

Vengono così confermate le conclusioni cui era giunta l’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello della DRE Lombardia n. 904-334/2021.

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