Superbonus 110%: anche l’istallazione della pergotenda tra gli agevolati

da | Mag 21, 2021 | SUPERBONUS

Se trainata da interventi già agevolati la messa in opera di una struttura schermante può godere delle detrazioni, senza l’obbligo di permessi

Come già approfondito in precedenti articoli relativi a questo argomento anche l’installazione di schermature solari può entrare a far parte del Superbonus. In questa categoria rientrano di diritto anche le pergole e come sempre, il requisito essenziale per accedere alla detrazione del 110% è che l’installazione della struttura venga effettuata congiuntamente alla realizzazione di uno o di entrambi gli interventi “trainanti”.

Per accedere alla detrazione del 110% l’installazione della pergola deve rispettare tutti i requisiti già previsti dall’Ecobonus al 50%, quindi dovrà:

  • essere applicata a protezione di una superficie vetrata come finestre e porte
  • avere un’esposizione compresa tra Est, Sud e Ovest (non può essere rivolta verso Nord)

In questo modo la pergola non diventa solo elemento estetico, ma partecipa a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, schermandolo dai raggi solari e prevenendone il surriscaldamento.

Se si decide di far rientrare l’installazione di una pergola o di altre schermature all’interno del bonus questi interventi verranno considerati anche all’interno dell’ APE (Attestato di Prestazione Energetica) contribuendo al raggiungimento del miglioramento di classe energetica richiesto dal bonus.

Nel caso in cui le pergole non siano inserite all’interno del Superbonus hanno la possibilità di rientrare all’interno dell’Ecobonus con una detrazione del 50% fino a un massimo di 60.000 di agevolazione fiscale

La pergotenda Superbonus: edilizia libera o nuova costruzione?

La pergotenda è un’opera edilizia particolare che è spesso oggetto di dibattito proprio per le sue caratteristiche. In particolare ci si è interrogati sulla necessità o meno di richiedere i permessi comunali per erigere una pergotenda, come se fosse una nuova costruzione, oppure se questo tipo di manufatti potesse essere considerato edilizia libera  e quindi svincolata.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 840/2021, ha stabilito che “sono nuove costruzioni i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini e dotati di una propria autonomia funzionale”. Mentre invece sono considerati edilizia libera “i gazebo, i pergolati e le tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile. Tali manufatti, si legge nella sentenza, creano un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità, senza creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.”

Una struttura come la pergotenda non comporta né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio, data la sua facile amovibilità.

Nel 2018, per fare chiarezza in un campo a volte molto spinoso, è stato creato il Glossario dell’edilizia libera, in cui è contenuta una tabella con la categoria di intervento a cui appartiene un’opera edilizia e il corrispondente regime giuridico.

Potrebbe interessarti…