Non è condizione necessaria la presenza di un impianto termico preesistente
La sostituzione del cappotto di un edificio è, di per sé, un intervento trainante e la presenza di un impianto di riscaldamento già presente in esso prima dell’avvio dei lavori è richiesta solamente per gli interventi che riguardano la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
Le opere di cui sopra, cioè quelle relative alla climatizzazione, sono anch’esse considerate interventi trainanti ma di diverso genere rispetto al rifacimento del sistema d’isolamento.
A volte, negli interpelli posti ad Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus 110%, si trattano casi molto specifici e questo può generare confusione.
E’ questo il caso della risposta 121 in cui si analizzava il caso di due edifici collabenti e privi di impianto di riscaldamento e che si concludeva affermando che l’istante non aveva diritto alle agevolazioni per la parte che riguardava l’efficientamento energetico
In queste situazioni, per dissipare i dubbi, è sempre utile consultare i vademecum pubblicati appositamente come ad esempio il portale del Governo oppure di Enea oppure ancora della stessa Agenzia delle Entrate.
La normativa in merito è in realtà chiara.
Nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate, è necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi -trattandosi di Ecobonus maggiorato al 110% – di cui al decreto dell’11/10/2017. Vanno inoltre rispettati gli altri requisiti, di copertura del 25% della superficie disperdente, della presenza di un accesso autonomo ed indipendente ed altri già illustrati in precedenza.