In presenza di un’abitazione con accesso ed impianti autonomi via libera all’agevolazione
Possono richiedere ed ottenere il Superbonus 110% anche le unità abitative che si trovano all’interno di un edificio plurifamiliare e anche nel caso in cui la stessa faccia parte di un condominio o abbia parti in comune con le altre unità, come ad esempio il tetto, purché dotate di accesso ed impianti autonomi.
Insomma, possono accedere alle agevolazioni tutte quelle abitazioni con parti in comune ad altre, tetto compreso, purché dimostrarono e conservino al termine dei lavori, la loro “indipendenza funzionale”.
Questo è quanto viene chiarito nella risposta 210 di Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Marche.
Abbiamo argomentato la definizione di unità funzionalmente indipendente anche in articoli precedenti. Riassumiamo quali sono le caratteristiche che un edificio deve avere per rispettare questo requisito.
Avere almeno tre degli impianti di proprietà esclusiva:
- impianto per l’approvvigionamento idrico
- impianto per il gas
- impianto per l’energia elettrica
- impianto di climatizzazione invernale
Per il tetto in comune, invece Agenzia delle Entrate si era pronunciata con la circolare n. 24/E del 2020 dove spiegava che l’unita abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, rimarcando che ciò accade indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative, citando appunto tra queste il tetto.
Si riprende quindi il concetto di unità indipendente ed autonoma come condizione necessaria ad ottenere il Bonus.
Rimangono fermi gli altri requisiti, tra cui, il principale è il miglioramento di due classi. Poiché anche una bifamiliare con due proprietari diversi è a tutti gli effetti un mini condominio, di conseguenza per ottenere il Superbonus 110% è necessario effettuare interventi in grado di migliorare di due classi energetiche il consumo dell’intero edificio.
Di conseguenza a prescindere dal fatto che il sottotetto per il quale si vuole realizzare la coibentazione non risulti abitabile, il Superbonus è ammesso anche se l’intervento viene realizzato da uno solo dei condomini, con l’autorizzazione dell’altro proprietario, per l’intera spesa sostenuta per la coibentazione della palazzina.