Per godere del Superbonus 110% abbiamo due possibilità: sconto in fattura o cessione del credito, ecco di cosa si tratta.
E’ ora possibile l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate della documentazione che ci permette di scegliere tra sconto in fattura e cessione del credito. Vediamo insieme le differenze tra le due opzioni.
Si può richiedere la cessione del credito oppure lo sconto in fattura per tutti gli interventi connessi al Superbonus110% e quindi per tutte le opere di efficientamento energetico degli immobili che portino a guadagnare due classi, come: l’istallazione di pannelli fotovoltaici, la realizzazione di cappotto interno ed esterno, la sostituzione degli impianti di riscaldamento o raffrescamento ed altri.
Con la cessione del credito di fatto cediamo l’ammontare della detrazione ad un terzo che può essere un istituto di credito, una compagnia assicurativa o altro intermediario finanziario; mentre con lo sconto in fattura da parte dell’impresa che ha effettuato gli interventi, il nostro risparmio è immediato e la procedura risulta più snella anche per il prestatore d’opera, infatti il fornitore recupererà lo sconto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in 5 quote annuali. Diverso il caso della cessione del credito in cui, infatti, si dovrà valutare le varie proposte delle banche e si dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, in caso di mancata comunicazione, poi, la cessione risulterebbe inefficace.
I passaggi per accede al Superbonus110% e per scegliere tra le due opzioni economiche sono sostanzialmente due:
- Scegliere di affidare i lavori ad un professionista serio e qualificato, che sia geometra, ingegnere o architetto e che dovrà, tra l’altro, redigere le varie asseverazioni tecniche da inviare all’ENEA, oltre a gestire le pratiche energetiche ed edilizie necessarie.
- Produrre e presentare la documentazione necessaria. Il professionista dovrà ricevere l’attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento e verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il cliente dovrà ottenere un visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato: esperto contabile, commercialista o consulente del lavoro.
Come chiarito nella Circolare 2/E/2020 emessa da Agenzia delle Entrate per l’accesso alle agevolazioni fa sempre fede la data di fine lavori, indipendentemente dalla data di inizio e da quella dei pagamenti.