Niente detrazione, invece, se manca l’impianto di riscaldamento
Con la risposta 121 del 22 febbraio 2021 Agenzia delle Entrate chiarisce un altro punto interessante che riguarda l’applicazione del Superbonus 110%.
Il caso in oggetto riguarda un edificio composto da due immobili diroccati, privi entrambi di impianto di riscaldamento. Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione con la conseguente trasformazione in immobile residenziale di sei unità.
In questo caso, afferma Agenzia, si può accedere alle detrazioni maggiorate al 110% ma solo per gli interventi di riduzione del rischio sismico e non per quelli di efficientamento energetico, poiché il fabbricato è dotato solo di corrente elettrica e privo, appunto, di impianto di riscaldamento, delle reti di gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica.
Sono quindi tre le condizioni per accedere alle agevolazioni, almeno nel caso preso ad esempio:
- il cambio di destinazione d’uso al termine dei lavori – che va dichiarato in fase di avvio intervento.
- che gli interventi rientrino nella categoria “ristrutturazione edilizia”
- che sull’edificio vengano effettuate opere di adeguamento antisismico
“L’istante – conclude l’Agenzia – potrà beneficiare del superbonus per i lavori antisismici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi o, nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.”