Recupero edifici collabenti: via libera al Superbonus 110% per le opere antisismiche

da | Mar 31, 2021 | SISMABONUS, SUPERBONUS

Niente detrazione, invece, se manca l’impianto di riscaldamento

Con la risposta 121 del 22 febbraio 2021 Agenzia delle Entrate chiarisce un altro punto interessante che riguarda l’applicazione del Superbonus 110%.

Il caso in oggetto riguarda un edificio composto da due immobili diroccati, privi entrambi di impianto di riscaldamento. Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione con la conseguente trasformazione in immobile residenziale di sei unità.

In questo caso, afferma Agenzia, si può accedere alle detrazioni maggiorate al 110% ma solo per gli interventi di riduzione del rischio sismico e non per quelli di efficientamento energetico, poiché il fabbricato è dotato solo di corrente elettrica e privo, appunto, di impianto di riscaldamento, delle reti di gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica.

Sono quindi tre le condizioni per accedere alle agevolazioni, almeno nel caso preso ad esempio: 

  • il cambio di destinazione d’uso al termine dei lavori – che va dichiarato in fase di avvio intervento.
  • che gli interventi rientrino nella categoria “ristrutturazione edilizia”
  • che sull’edificio vengano effettuate opere di adeguamento antisismico

L’istante – conclude l’Agenzia – potrà beneficiare del superbonus per i lavori antisismici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi o, nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.”

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