Definizione più articolata di “accesso autonomo” ed esempi concreti per interventi trainanti e trainati
Dopo l’attesa proroga arrivata il 22 dicembre 2020 Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti con la Circolare 30/E che fa seguito alla 24/E dell’ 8 agosto 2020
Nella circolare dell’Agenzia vengono chiarite le modifiche attuate al Superbonus 110% per semplificarlo e rendere così più accessibili le agevolazioni. Vediamone insieme alcune tra le più importanti:
- Definizione più dettagliata di accesso autonomo nella quale si afferma che un’unità immobiliare ha accesso autonomo dall’esterno qualora “all’immobile si acceda direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
- Distinzione ed esempi concreti di Interventi trainanti e trainati che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio. L’installazione di impianti fotovoltaici, per esempio, che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.
- Un altro argomento oggetto di chiarimenti riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.
- Infine vengono chiarite le condizioni di accesso alle agevolazioni per le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale che possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile ed inoltre senza il limite delle due unità immobiliari.
Il testo completo della circolare è disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate