“Abusi edilizi parziali non sempre bloccano il Superbonus”
In presenza di abusi edilizi o difformità nell’immobile per cui si richiede l’agevolazione è possibile usufruire ugualmente del Superbonus 110%?
Al quesito si può rispondere in svariati modi, vediamo caso per caso leggendo l’articolo redatto da Guido Inzaghi e Riccardo Marletta per l’inserto “Norme e Tributi” del Sole 24 ore del 12 ottobre scorso.
Nello specifico sono cinque i possibili casi che si possono presentare.
- Immobile abusivo condonato
Nel caso in cui l’immobile per cui chiediamo l’erogazione del Superbonus sia già stato oggetto di richiesta di sanatoria, successivamente accettata, quindi in presenza di immobile già condonato, questo gode degli stessi diritti degli immobili regolari e ha quindi libero accesso alle agevolazioni fiscali dato che “ la finalità della normativa sulla sanatoria in materia edilizia è proprio quella di rendere legittimo ex post quello che legittimo non era”.
La stessa cosa vale quindi per l’immobile sanato con le cosiddette Cila/Scia tardive o mediante l’accertamento di conformità (articoli 6-bis, 36 e 37 del testo unico edilizia, Dpr 380/2001)
2. Abusi non sanati né sanabili
In presenza di abusi non sanati e non sanabili la possibilità di accedere al Superbonus è da escludere del tutto essendo la situazione dell’immobile non risolvibile in nessun modo.
3. Domanda di sanatoria pendente o negata
La situazione in cui si trovano gli edifici interessati da abusi per i quali è stata chiesto il permesso di costruire in sanatoria non ancora accettato è un po’ più delicata; infatti per evitare che, leggiamo testualmente: “sull’interessato gravino ingiustamente i ritardi dell’amministrazione, si deve concludere che il Superbonus sia ottenibile, a maggior ragione nel caso in cui l’agevolazione non riguardi le spese relative agli interventi oggetto del condono”.
Attenzione però, in caso di condono negato il bene va demolito, del tutto o in parte e, di conseguenza, il Superbonus non viene erogato.
4. Abusi parziali
E’ questo il caso, già trattato in precedenza anche sul nostro blog in questo articolo, in cui ci si trovi di fronte ad abusi che interessano solo un parte dell’immobile. Il Superbonus viene negato se gli interventi oggetto della richiesta interessano proprio le porzioni illegittime mentre invece viene accettato se le opere vanno a riqualificare parti diverse.
Comunque, anche in questo caso, il tecnico deve accertare la legittimità dell’immobile e può essere problematico in caso di condomini, perciò gli accertamenti vengono riferiti solo alle parti comuni ovvero quelle per cui viene richiesta l’agevolazione. “Ciò non significa che gli eventuali abusi commessi dai singoli condomini vengano sanati dall’ottenimento del Superbonus … gli abusi dovranno essere regolarizzati tramite accertamento di conformità” mentre in caso di abusi non sanabili le parti abusive devono essere eliminate.
5. Tolleranze di cantiere ed errori procedurali
Infine affrontiamo l’ipotesi delle cosiddette tolleranze di cantiere e degli errori procedurali; le prime non ostacolano il Superbonus perché: “in base all’articolo 34 – bis del testo unico esse non sono riconducibili nella categoria della difformità parziale e sono irrilevanti ai fini edilizi e perciò non sanzionabili”; i secondi invece vengono sopportati (come nel caso di definizioni non pienamente corrette) e ancora una volta non sono un ostacolo all’erogazione del Superbonus.