Unici aspetti a cui fare attenzione sono i vincoli urbanistici
Compare casa in un edificio demolito e ricostruito con ampliamento volumetrico può permettere l’accesso alle agevolazioni del sismabonus, da calcolare sul prezzo di acquisto.
Bisogna però prestare attenzione agli strumenti urbanistici.
I limiti agli ampliamenti volumetrici possono infatti essere molto differenti da comune a comune.
In un precedente articolo abbiamo illustrato a grandi linee la risposta di Agenzia delle Entrate al quesito 97.
Oggi andiamo più nel dettaglio analizzando il caso di un edifico composto da più unità immobiliari demolito e ricostruito con volumetria maggiore rispetto all’originale. L’impresa edile chiede ad Agenzia se gli acquirenti delle unità immobiliari avrebbero potuto usufruire del sismabonus sul prezzo di acquisto.
Nella risposta viene spiegato che: “se gli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico, incentivati con il sismabonus, sono realizzati in zona 1, 2 o 3 da un’impresa mediante demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, l’acquirente ha diritto al sismabonus, da calcolare sul prezzo di acquisto, entro un ammontare massimo di 96mila euro. La vendita deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori.”
La risposta 97 accorda il sismabonus acquisto in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico a condizione che tale ampliamento sia consentito dalla normativa locale.
Sismabonus acquisto, aliquote e scadenze
L’aliquota del sismabonus acquisto raggiunge il 75% del prezzo di vendita se l’immobile ricostruito ha ottenuto un miglioramento antisismico di una classe e l’85% se è stato ottenuto un miglioramento di due classi.
Con il Superbonus la detrazione è stata portata al 110% a prescindere dal miglioramento antisismico ottenuto. Ma l’agevolazione al 110% non è per tutti: solo le persone fisiche possono accedervi.
In questo specifico caso se l’immobile è acquistato da una persona fisica, questa potrà ottenere una detrazione pari al 110% del prezzo di vendita.
Nel caso in cui l’acquirente sia una società, la detrazione sul prezzo di acquisto è pari al 75% o 85%.
Anche le tempistiche sono differenti nei due casi: se l’acquirente è una persona fisica beneficiaria del Superbonus, l’atto di acquisto dovrà essere stipulato entro 18 mesi dalla fine dei lavori e non oltre il 30 giugno 2022.
Se, invece, l’acquirente è una società, l’atto di acquisto dovrà essere stipulato sempre entro 18 mesi dalla fine dei lavori, ma non oltre il 31 dicembre 2021.