Scopri tutti i vantaggi dell’Ecobonus e sismabonus al 110%.
Le nuove detrazioni del Decreto Rilancio si inseriscono in un panorama precedente di altri bonus e detrazioni (ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazione, bonus mobili, etc.), che pur continuando ad esistere, potranno essere considerati in un più ampio contesto, alla luce degli interventi previsti dal nuovo Decreto.
Premesso che ancora non sono pubblicate le regole attuative, ciò che vi spieghiamo di seguito è quanto si deduce dalle informazioni ad oggi disponibili.
Vediamo innanzitutto la situazione delle agevolazioni possibili prima dell’uscita del Decreto Rilancio:
- Recupero in 10 anni del 50% di quanto speso per le ristrutturazioni edilizie di prime e seconde case;
- Bonus mobili: recupero fino al 50% di quanto speso per i mobili
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2020 ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
- Bonus verde: È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
- Bonus facciate: La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.
- Sismabonus dal 50 all’85% a seconda della riduzione del rischio sismico
La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.
Spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
- Ecobonus dal 50% al 75%: è una detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di risparmio energetico effettuati sia su edifici singoli sia nei condomini.
Lo scopo di questa agevolazione è incentivare i lavori che si pongono come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici dei nostri edifici e sorpassare i conbustibili fossili e passare a fonti più ecologiche, come l’energia solare.
La detrazione fiscale riconosciuta varia dal 50 al 65%, per i lavori effettuati sui edifici singoli, e sale fino al 75% per le spese per interventi di riqualificazione energetica dei condomini.
La novità del nuovo Decreto Rilancio riguardano Ecobonus e Sismabonus, che sono stati innalzati al 110%.
Il Sismabonus potrà essere usufruito non solo nelle zone sismiche 1 e 2, ma anche nella zona 3, inoltre viene portata al 90% la detrazione spettante sul premio della polizza assicurativa contro il terremoto, se acquistata insieme all’intervento antisismico.
La detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, purché le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Resta il vincolo del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio (se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Ape)
Lo sconto in fattura
Una delle principali novità riguarda la modalità di rimborso, che non sarà più erogata come detrazione fiscale in 10 anni, ma avverrà in 5 anni o addirittura prevedendo uno sconto in fattura, che di fatto consentirà a chi commissiona i lavori, di non anticipare nulla, e svolgere l’intervento senza esborso di denaro.
Su tutti i lavori sopra indicati quindi, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 50% e via dicendo, a ognuno dei lavori si applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate). Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.
- Sconto in fattura: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Vediamo quali sono i vantaggi:
- Accesso al finanziamento anche per soggetti difficilmente “bancabili” e di conseguenza al condominio di cui fanno parte anche condòmini con morosità pari al 10% (1 unità su 10) per effetto della L. 220 del 2012.
- Minor durata del periodo di rientro o, a parità di durata, rate molto più leggere.
- Il cassetto fiscale dei condòmini rimane vuoto. Significa che l’anno successivo è possibile richiedere ed ottenere una nuova detrazione fiscale per ristrutturazione o riqualificazione energetica.
- Riqualificazione del condominio con conseguente protezione del suo valore di mercato nel lungo periodo e notevole aumento nel breve.
- Risparmio economico effettivo in bolletta riscontrabile fin dal primo mese dopo la messa in opera del cappotto e della nuova caldaia
In questa fase di grande incertezza, è bene ricordare che le novità relative alle detrazioni fiscali non riguardano le ristrutturazioni degli interni, rispetto alle quali rimarranno in vigore i bonus validi già elencati, ma solo l’efficientamento energetico, il fotovoltaico e gli interventi antisismici relativi agli edifici.
Per quali interventi si potrà chiedere l’Ecobonus al 110%?
- Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Questi sono in sintesi i lavori ammessi:
- sostituzione di finestre e infissi;
- installazione caldaie a biomassa/condensazione di classe energetica A;
- interventi di coibentazione;
- riqualificazione totale per ridurre del 50/60% le spese di gas e luce;
- installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per produrre acqua calda;
- rifacimento facciate e lavori condominiali di efficientamento energetico;
- impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza di strutture rafforzate per chi vive nelle zone a rischio sismico;
- acquisto di accumulatori/colonnine di ricarica per auto elettriche
Una domanda che ci viene fatta spesso in questi giorni:
“Installare il riscaldamento a pavimento è considerato un intervento di efficientamento energetico che dà diritto all’Ecobonus al 110%?”
Bene, bisogna ricordare che gli impianti di riscaldamento a terra o a pavimento permettono di ridurre i costi in bolletta e la dispersione termica.
Occorre una certificazione da parte di un tecnico competente che certifichi che l’intervento ha migliorato la prestazione energetica della casa ed eventualmente di quante classi (ricordiamo che per l’ottenimento del Bonus al 110% è necessario un miglioramento di almeno due classi energetiche).
Chi aveva intenzione di effettuare un rifacimento del pavimento solo a scopo estetico, potrebbe riconsiderare l’idea e prevedere un intervento più ampio che includa anche il sistema di riscaldamento a pavimento.
Per maggiori dettagli di seguito il testo integrale Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.(Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”)