Sono considerati come gli immobili collabenti, ed allo stesso modo possono accedere alle detrazioni fiscali.
Con la risposta 241/2021 Agenzia delle Entrate spiega che anche gli immobili che appartengono alla categoria F/4 possono ottenere il bonus ristrutturazioni.
Si tratta di tutti quegli edifici non finiti ed in corso di definizione che per ottenere la detrazione devono essere di tipo residenziale.
Il caso preso ad esempio si riferisce ad un contribuente che ha acquistato una porzione di fabbricato censita nella categoria F/4 – immobili in corso di definizione. Originariamente, il fabbricato era censito nella categoria catastale D/2 – alberghi e pensioni.
Il progetto prevede la ristrutturazione ed cambio di destinazione con l’accatastamento nella categoria residenziale (A/2)
Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia se potesse godere del bonus ristrutturazioni per gli interventi sull’edificio.
Agenzia delle Entrate ha spiegato che: “per ottenere il bonus ristrutturazioni, gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Gli interventi devono inoltre essere qualificati come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere b), c), e d) dell’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001)”.
La categoria catastale F/4 rientra tra le categorie fittizie, istituite per identificare immobili cui non è attribuita alcuna rendita catastale e che non costituiscono unità immobiliari.
Appartengono alle categorie fittizie gli immobili collabenti (F/2), per i quali l’Agenzia, con la circolare 19/E/2020, ha precisato che possono ottenere le detrazioni.
Gli immobili collabenti, infatti, pur essendo totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Con la risposta 241 Agenzia delle Entrate ha equiparato le due categorie di immobili e stabilito che per ottenere la detrazione fiscale, è necessario il cambio della destinazione d’uso in residenziale.